Art. 1.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernenti l'obbligo di utilizzo del casco protettivo).

      1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obbligo di utilizzo del casco protettivo».